Cos’è una traduzione giurata?
La traduzione giurata è una traduzione di qualsiasi tipo di documento (es: sentenze, certificati, referti medici, pagelle scolastiche ecc) effettuata da un traduttore e giurata davanti a un Pubblico ufficiale.
È una traduzione con carattere “ufficiale”: il giuramento convalida la conformità tra il testo originale e quello tradotto affinché quest’ultimo abbia la stessa validità legale dell’originale.
Quali documenti vengono asseverati?
Le traduzioni giurate vengono richieste per documenti utili ad adempiere finalità burocratiche-amministrative. Ecco qualche esempio:
- libretti di circolazione e patenti;
- certificati (nascita, matrimonio, stato civile, morte);
- casellari giudiziari;
- diplomi di studio;
- attestati di partecipazione a corsi;
- certificati medici.
Da chi viene richiesta?
Una traduzione giurata, chiamata anche traduzione asseverata o asseverazione, può essere richiesta da istituzioni o autorità per ufficializzare documenti di varia tipologia (es: contratti, procure, brevetti, visure) ma anche da consolati, uffici di immigrazione o naturalizzazione, scuole o università per la traduzione di certificati di nascita, matrimonio, morte, divorzio, stato di famiglia, pagelle, diplomi ecc.
Chi può asseverare una traduzione?
La traduzione può essere asseverata da un traduttore professionista competente in materia. In generale, per garantire l’imparzialità e la veridicità della traduzione, chi assevera deve essere un terzo estraneo all’atto che ha tradotto. Il giuramento NON può pertanto essere svolto dal diretto interessato né da suoi parenti o affini.
Dove avviene il giuramento?
Il traduttore presta giuramento presso la Cancelleria del Tribunale o davanti a un funzionario del Giudice di Pace o a un Notaio. Non esistendo una competenza territoriale, il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale.
Cosa serve?
Premesso che da tribunale a tribunale le disposizioni possono cambiare, generalmente per l’asseverazione viene richiesta una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate della traduzione, verbale di giuramento incluso.
Come avviene il giuramento?
Dopo aver accuratamente tradotto il testo, il traduttore si presenta presso la cancelleria del tribunale con un documento d’identità e un fascicolo spillato costituito da: documento originale o copia conforme, traduzione e verbale di giuramento dove è riportata la seguente formula: “giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operaizone e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”. Tale formula viene recitata dal traduttore e subito dopo firmata dallo stesso e dal cancelliere.
Importante: se la traduzione deve essere trasmessa all’estero può essere necessario legalizzare la firma del funzionario.
Qual è la procedura in caso di traduzioni Interlingua?
Nel caso di una traduzione giurata tra due lingue straniere (es: da francese a inglese) è necessario che nelle traduzioni sia presente anche la traduzione in italiano in quanto lingua ufficiale del nostro Paese.
Prendendo l’esempio citato, la traduzione giurata sarà dunque composta da:
- testo originale in francese
- testo tradotto in italiano
- verbale di asseverazione della traduzione da francese a italiano
- testo tradotto da italiano a inglese
- verbale di asseverazione della traduzione da italiano a inglese
Il fascicolo finale sarà registrato con un unico numero di cronologico.
Anche se da Tribunale a Tribunale le disposizioni possono variare e qualche funzionario può accettare – per sbaglio – una traduzione interlingua (cioè che non passa dall’italiano) è bene sapere che la procedura esatta è quella riportata sopra.
La figura del traduttore giurato esiste in Italia?
No, l’ordinamento italiano non prevede la figura del traduttore giurato o asseverato!
La traduzione diventa giurata dopo essere stata resa ufficiale dall’asseverazione e ha valore legale a prescindere dal fatto che il traduttore sia iscritto o meno all’Albo del Tribunale, al Ruolo dei Periti ed Esperti della CCIAA e/o ad associazioni di categoria. In Italia NON esistono traduttori ufficiali, giurati, certificati e NON esiste un Albo professionale dei traduttori “giurati/certificati/ufficiali”.
La fonte normativa è l’art. 5 del R.D. N° 1366 del 9/10/1922 ancora in vigore come disposto dall’art. 1 co. 1 del D.Lgs n. 179 del 01/12/2009 in combinato con l’allegato 1 dello stesso decreto.
Quanto tempo serve?
Quando la traduzione è pronta, il traduttore si reca in tribunale, presta giuramento e la documentazione viene restituita immediatamente. L’apertura degli uffici competenti varia da città in città. Maggiori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina dedicata sul sito del Tribunale di riferimento (Area Civile > Asseverazione di perizie e traduzioni). I tribunali presso i quali assevero sono quelli di Massa e, su richiesta, Pisa e Livorno.
Ultimo aggiornamento: febbraio 2023